Diritto di accesso dell’interessato: le linee Guida

Il 19 gennaio 2022, durante la sessione plenaria, l’EDPB ha adottato le Linee guida sul diritto di accesso ai dati personali da parte dell’interessato.  Già nel novembre 2019, i più importanti player avevano espresso le proprie opinioni in merito al diritto di accesso.
Il Board ha sentito l’esigenza di pubblicare Linee guida per fornire chiarimenti sulla portata del diritto di accesso, sulle informazioni che il titolare del trattamento deve fornire all’interessato, sul formato della richiesta di accesso, sulle principali modalità di fornitura dell’accesso e sulla nozione di “manifestamente infondata” o “richiesta eccessiva”.

Nell’ultima relazione annuale l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha illustrato che, solitamente, i mancati o inidonei riscontri alle istanze avanzate dall’interessato hanno avuto ad oggetto il diritto di accesso ai dati.

Inoltre il Garante ha spiegato che, sebbene talune istanze non riscontrate dai titolari fossero state formulate dagli interessati con richiami alla disciplina di protezione dei dati personali, esse erano finalizzate ad accedere alla documentazione amministrativa. Ecco perché le Linee Guida saranno di estrema utilità per gli operatori del settore soprattutto in merito alla portata del diritto di accesso.

L’articolo 12 del Gdpr introduce il concetto di richiesta di “manifestamente infondata” o di richiesta “manifestamente eccessiva” in relazione alle quali poter addebitare un contributo spese ovvero rifiutare la richiesta. La qualificazione spetta al Titolare, sul quale graverà anche l’onere della prova di dimostrare il carattere manifestamente infondato o eccessivo della richiesta. Anche sul punto le indicazioni operative del board permetteranno ai rispettivi titolari in indicazioni qualificate sulle quali ancorare le proprie scelte e le proprie decisioni.

Conclusioni

Ora le linee guida saranno oggetto di consultazione pubblica per un periodo di 6 settimane. Successivamente si forniranno ulteriori indicazioni sul formato della richiesta di accesso e sulle modalità attraverso le quali fornire tale accesso. Sul punto, si ricorda che l’articolo 15, comma terzo del Gdpr indica che si darà riscontro a richieste in formato elettronico nello stesso formato, salvo diversa richiesta dell’interessato stesso.

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FONTE: Federprivacy

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